28-10-2009
Codice Civile - Caparra

CODICE CIVILE - LIBRO IV
TITOLO II - CAPITOLO V

1385 - Caparra confirmatoria - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all`altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità d`altre cose fungibili la caparra, in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l`altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l`ha ricevuta, l`altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1366. att. 1641). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare la esecuzione o la risoluzione (1453 ss.) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 ss., att. 1641).

1386 - Caparra penitenziale - Se nel contratto è stipulalo il diritto di recesso per una (1373) o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso (1373).
In questo caso il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

 
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